Il Comune di Firenze ha emesso la prima autorizzazione quinquennale per una locazione turistica breve non imprenditoriale, alla luce del nuovo regolamento entrato in vigore lo scorso 31 maggio. Il provvedimento riguarda un appartamento in zona Quartiere 3, che aveva già ottenuto il Codice Identificativo Regionale (CIR) dal 10 maggio 2025, e che ha richiesto l’autorizzazione il 3 giugno. Dopo un’istruttoria positiva, in soli 15 giorni il Comune ha concesso ufficialmente l’autorizzazione numero 1 del 2025 ([comune.fi.it][1]).
Le nuove regole in breve
Secondo il regolamento (approvato il 5 maggio e attivo dal 31 maggio), le principali novità per gli affitti brevi a Firenze sono:
Autorizzazione quinquennale, valida sia per il proprietario che per l’immobile (decade in caso di vendita) ([comune.fi.it][1]).
Superficie minima di 28 m² per unità destinata all’affitto breve ([comune.fi.it][1]).
Registro comunale obbligatorio per monitorare l’offerta ([comune.fi.it][1]).
Sanzioni da 1.000 a 10.000 € per chi opera fuori dalle regole ([comune.fi.it][1]).
Stop alle nuove autorizzazioni nel centro storico UNESCO: possono continuare solo gli immobili già attivi nel 2024 ([comune.fi.it][1]).
Requisiti minimi di sicurezza: rilevatori di gas e monossido, estintori, conformità impiantistica, rimozione dei key‑box ([confcommercio.firenze.it][2]).
Standard qualitativi aggiuntivi: layout secondo legge edilizia, certificato APE, vademecum multilingue per gli ospiti, numero emergenze attivo h24 ([confcommercio.firenze.it][2]).
Monitoraggio digitale e incrocio online‑registro per contrastare abusivismo e evasione ([amministrazionetrasparente.comune.firenze.it][3]).
L’assessore al Turismo, Jacopo Vicini, ha definito la decisione “un passaggio molto importante”, teso a garantire sicurezza, dignità delle strutture, sostenibilità del turismo e migliore convivenza tra turisti e residenti ([comune.fi.it][1]).
Cosa cambia per i proprietari e come può aiutarti EasyEntry.it
Ecco alcuni consigli pratici per proprietari e host su EasyEntry.it:
✅ 1. Verifica i requisiti prima di pubblicare
Assicurati che l’immobile abbia almeno 28 m² netti e posa APE valida.
Controlla impianti (elettrico, gas, antincendio) e installa rilevatori/segnalatori obbligatori.
Evita key‑box: l’accesso deve avvenire con identità certificata degli ospiti ([amministrazionetrasparente.comune.firenze.it][3]).
📝 2. Avvia subito la richiesta di autorizzazione
Dopo aver ottenuto il CIR (e il CIN, se imprenditoriale), collega la richiesta all’immobile specifico.
Prepara documenti: planimetria, planimetria catastale, certificati, dichiarazioni di conformità ([comune.firenze.it][4]).
EasyEntry.it può assisterti passo‑passo con moduli, checklist e promemoria.
📍 3. Monitoraggio e rinnovo
Iscriviti al Registro comunale e gestisci scadenze e aggiornamenti (modifiche, cessione ecc.) in modo automatizzato.
Tieni traccia delle 15 giorni massimi del Comune per l’istruttoria.
💸 4. Attenzione alle aree non consentite
Evita nuove aperture nel centro storico UNESCO: privilegia immobili già attivi nel 2024 o fuori area.
EasyEntry.it identifica su mappa le zone compatibili e segnala restrizioni.
📅 5. Standard qualitativi da rispettare sempre
Bolletta dell’accoglienza: vademecum in multilingua, numero emergenze, regolamento di silenzio e rifiuti.
Rinnovo dell’autorizzazione ogni 5 anni (o in caso di cambio proprietario).
Perché è un’opportunità
Legalità e fiducia: un immobile regolare attira ospiti più consapevoli e riduce rischi legali.
Maggiore valore di mercato: una struttura conforme a certificazioni e requisiti ha maggior appeal e può giustificare tariffe premium.
Riduzione dell’abusivismo: file e controlli comunali riducono la concorrenza sleale, valorizzando chi fa tutto per bene.
📣 Conclusione
Il nuovo regolamento di Firenze e la prima autorizzazione concessa sono un segnale chiaro: l’era dell’affitto breve competente e sostenibile è iniziata. EasyEntry.it si propone come partner ideale per guidarti nel percorso, dalla verifica dei requisiti fino al rinnovo dell’autorizzazione, aiutandoti a massimizzare la resa del tuo immobile nel rispetto delle leggi.
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Scritto da EasyEntry.it – Soluzioni smart per host consapevoli e professionali.
[1]: https://www.comune.fi.it/novita/comunicati/locazioni-turistiche-brevi-rilasciata-la-prima-autorizzazione?utm_source=chatgpt.com “Locazioni turistiche brevi, rilasciata la prima autorizzazione”
[2]: https://confcommercio.firenze.it/articoli/turismo/23194-affitti-brevi-a-firenze-nuovo-regolamento-in-vigore-dal-31-maggio?utm_source=chatgpt.com “Affitti brevi: a Firenze nuovo regolamento in vigore dal 31 maggio”
[3]: https://amministrazionetrasparente.comune.firenze.it/system/files/2025-06/20062025_Regolamento%20locazioni%20turistiche%20brevi.pdf?utm_source=chatgpt.com “[PDF] Regolamento per le locazioni turistiche brevi”
[4]: https://www.comune.firenze.it/turismo/locazioni-turistiche-brevi?utm_source=chatgpt.com “Locazioni Turistiche Brevi | Città di Firenze”
Perfetto, inizierò la stesura di un articolo informativo da pubblicare sul blog di easyentry.it, rivolto a host privati e strutture ricettive. L’articolo tratterà l’obbligo della dichiarazione dell’imposta di soggiorno 2025 (per l’anno 2024), con istruzioni pratiche, soggetti obbligati e scadenze, includendo eventuali aggiornamenti ufficiali e fonti verificate. Ti aggiorno a breve con il contenuto pronto alla pubblicazione.
Imposta di soggiorno 2025: dichiarazione annuale entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno 2025 tutti i gestori di strutture ricettive e locazioni turistiche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione annuale relativa all’imposta di soggiorno incassata nel 2024. Si tratta di un adempimento fiscale obbligatorio introdotto dal 2020, che serve a riepilogare i pernottamenti e le somme riscosse per la tassa di soggiorno nell’anno precedente. L’obbligo coinvolge albergatori, B\&B, affittacamere, host privati e altri operatori turistici, e il mancato invio nei termini può comportare pesanti sanzioni amministrative. Di seguito vediamo chi deve presentare la dichiarazione, come trasmetterla online tramite SPID/CIE/CNS sul portale dell’Agenzia delle Entrate, come funziona la piattaforma telematica, quali sanzioni sono previste in caso di omissione o ritardo, e alcuni chiarimenti ufficiali forniti dal MEF, inclusi gli eventuali aggiornamenti normativi rispetto agli anni scorsi.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione annuale
La dichiarazione annuale va presentata ogni anno da tutti i soggetti che gestiscono strutture ricettive in Comuni dove è in vigore la tassa di soggiorno (alberghi, agriturismi, B\&B, affittacamere, campeggi, ecc.) e da chi incassa canoni per locazioni brevi (ossia gli host privati che affittano case e appartamenti per vacanze). In altre parole, l’obbligo riguarda sia le strutture ricettive tradizionali sia gli operatori dell’extra-alberghiero (locazioni turistiche e affitti brevi).
Inoltre, sono tenuti all’adempimento anche gli intermediari che intervengono nella riscossione dei pagamenti per conto dei proprietari. Questo comprende le piattaforme OTA (Online Travel Agencies come Airbnb, Booking.com, Vrbo, etc.) nonché i property manager e gli agenti immobiliari che gestiscono affitti turistici in nome e per conto dei titolari. Il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha chiarito esplicitamente che l’obbligo dichiarativo annuale vale anche per gli host che si avvalgono di portali online: affidarsi a un intermediario non esonera il titolare dall’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Allo stesso modo, se il gestore delega un commercialista o consulente fiscale, quest’ultimo potrà trasmettere la dichiarazione per suo conto (previa delega), ma la responsabilità finale rimane in capo al gestore che deve assicurarsi che l’adempimento venga effettuato.
> 💡 Nota: L’obbligo di dichiarazione si aggiunge all’obbligo di versare al Comune le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno. Ogni struttura deve infatti riscuotere la tassa dagli ospiti e riversarla periodicamente nelle casse comunali secondo le scadenze fissate dal regolamento locale (mensili, trimestrali, ecc.). La dichiarazione annuale riepiloga a posteriori tutti questi dati per consentire un controllo centralizzato.
Come trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
La dichiarazione annuale va inviata esclusivamente per via telematica: non è ammessa la presentazione cartacea né l’invio al Comune. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un’apposita applicazione web nell’area riservata del suo portale, che consente di predisporre e trasmettere online il modello dichiarativo. Ecco i passaggi operativi per effettuare l’invio:
Accesso al portale: Collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e autenticarsi nell’Area Riservata utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS (in alternativa, i soggetti abilitati possono usare le credenziali Entratel/Fisconline). È possibile anche delegare l’accesso al proprio intermediario di fiducia (es. commercialista).
Ricerca del servizio: Una volta effettuato l’accesso, dalla home dell’area riservata selezionare la sezione “Servizi” e quindi la voce “Dichiarazioni”. Tra le dichiarazioni disponibili, cercare “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno” – in alternativa si può digitare “imposta di soggiorno” nella barra di ricerca dei servizi.
Compilazione del modello: Si aprirà l’applicazione web dedicata, in cui occorre compilare il modulo ministeriale con tutti i dati richiesti (vedi sezione successiva per il dettaglio dei dati). L’applicativo consente di scegliere se creare una “Nuova dichiarazione”, oppure, nei casi particolari, una “Dichiarazione sostitutiva” (se si deve correggere una dichiarazione già inviata) o una “Dichiarazione multipla” (se un medesimo dichiarante deve presentare più dichiarazioni, ad esempio per più strutture in Comuni diversi). Dopo aver inserito i dati, è consigliabile verificare la correttezza tramite le funzioni di controllo offerte dal sistema (l’Agenzia ha predisposto anche un software di controllo per validare il file, utile soprattutto ai professionisti che inviano tramite Entratel).
Invio telematico: Completata la compilazione e superati i controlli formali, si procede all’invio telematico direttamente tramite l’applicazione. Al termine, il sistema rilascerà una ricevuta telematica (protocollo) a conferma dell’avvenuta presentazione. Si raccomanda di salvare e conservare questa ricevuta come prova in caso di future verifiche.
Esempio: un host di B\&B prepara la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno entro la scadenza di giugno. Devono essere riepilogati tutti i pernottamenti e l’imposta riscossa nell’anno precedente.
Tutta la procedura avviene quindi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa all’invio diretto da parte del gestore, è possibile incaricare un intermediario abilitato (es. un commercialista) di trasmettere la dichiarazione per vostro conto: in tal caso il professionista utilizzerà i propri accessi Entratel e la delega al “Cassetto fiscale” dell’utente per accedere al servizio dichiarativo. Ciò può semplificare l’adempimento per chi non ha familiarità con i servizi telematici, fermo restando che la responsabilità del corretto adempimento rimane del gestore.
Dati da inserire e funzionamento della piattaforma online
Quali informazioni vanno dichiarate? Il modello ministeriale approvato per l’imposta di soggiorno richiede di riportare, in forma aggregata, i dati relativi all’anno di riferimento per ogni Comune in cui si è dovuta applicare la tassa di soggiorno. In particolare vanno indicati:
Numero di ospiti che hanno pernottato presso la struttura durante l’anno;
Numero di pernottamenti totali registrati (somme delle notti trascorse da tutti gli ospiti);
Importo totale dell’imposta di soggiorno riscossa e versata al Comune;
Eventuali esenzioni o agevolazioni applicate (ad esempio pernottamenti esenti perché riguardanti minori, studenti, residenti, categorie escluse dal tributo secondo i regolamenti locali);
Ogni altra informazione necessaria a determinare correttamente l’ammontare dell’imposta dovuta (ad esempio eventuali riduzioni per soggiorni prolungati, tariffe differenziate per periodo o classificazione della struttura, ecc.).
Questi dati vanno riportati per ciascun Comune in cui si è operato. La dichiarazione annuale infatti è cumulativa a livello comunale: se un gestore ha strutture in più Comuni (o un property manager gestisce immobili in diverse città), dovrà inserire i dati separatamente per ogni Comune di competenza all’interno dello stesso invio telematico. Nell’applicazione web, dopo aver selezionato l’ente (Comune) e inserito i rispettivi dati, è possibile aggiungere un’altra dichiarazione per un altro Comune, e così via. È fondamentale compilare sempre i campi relativi a Comune, sigla provincia e codice catastale dell’ente locale: in mancanza di queste informazioni, il sistema non accetterà l’invio e segnalerà l’errore all’utente.
Le istruzioni ufficiali fornite dal MEF (decreto ministeriale 29/04/2022) specificano nel dettaglio come compilare il modello e le relative specifiche tecniche, ma il portale dell’Agenzia è pensato per guidare l’utente passo-passo. In pratica si tratta di un form online dove inserire i numeri richiesti (ospiti, pernottamenti, esenzioni, importi). Il modello utilizzato per il 2024 è lo stesso già adottato gli scorsi anni – non risultano modifiche sostanziali nelle voci da dichiarare. Chi utilizza software gestionali per l’imposta di soggiorno (ad es. gestionali come PayTourist, o moduli forniti dal Comune) può servirsene per ottenere report riepilogativi da cui attingere i dati da inserire, ma dovrà comunque effettuare la trasmissione tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (non basta aver compilato eventuali modelli cartacei comunali).
Dichiarazione a zero: È importante evidenziare che l’obbligo dichiarativo sussiste anche se nell’anno non si sono avuti ospiti paganti o incassi di imposta di soggiorno. In caso di assenza di pernottamenti tassabili nel 2024, il gestore dovrà comunque inviare la dichiarazione annuale indicando importi pari a zero. Ciò serve a comunicare formalmente all’Erario che per quell’anno non è maturato alcun debito d’imposta. Anche in tal caso la scadenza del 30 giugno va rispettata per evitare sanzioni.
Sanzioni per omessa o tardiva presentazione
La scadenza del 30 giugno va rigorosamente rispettata. Il mancato invio della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, o l’invio oltre il termine, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative piuttosto severe. In particolare, la normativa prevede una sanzione pecuniaria pari al 100% dell’importo dell’imposta dovuta, che può arrivare fino al 200% nei casi più gravi di inadempimento (ad esempio in caso di dichiarazione omessa del tutto, o di dati falsi che nascondono una parte dell’imposta).
In pratica, chi non presenta la dichiarazione o la presenta in ritardo rischia di dover pagare una multa equivalente all’intera tassa di soggiorno dovuta, raddoppiabile a discrezione dell’ente accertatore se viene ravvisata particolare gravità o dolo. Oltre alla sanzione percentuale, potrebbero essere dovuti anche gli interessi sul tributo eventualmente non versato nei termini. Non sono invece previste sanzioni penali, trattandosi di violazioni di natura amministrativa tributaria.
È fondamentale quindi non procrastinare l’adempimento. Consegnare in ritardo la dichiarazione equivale a non presentarla affatto ai fini sanzionatori, a meno che non intervenga un provvedimento legislativo di proroga (ad oggi non annunciato per il 2025). Qualora vi siate dimenticati della scadenza, è consigliabile procedere quanto prima all’invio anche tardivo e contestualmente contattare un esperto per valutare l’istituto del ravvedimento operoso – che in alcuni casi consente di ridurre le sanzioni se ci si autodenuncia in tempi brevi. Tuttavia, la strada migliore resta prevenire: verificare per tempo tutti i dati del 2024, compilare la dichiarazione e trasmetterla entro il 30/06/2025, così da mettersi al riparo da qualsiasi penalità.
Chiarimenti dal MEF ed eventuali novità rispetto agli anni precedenti
L’obbligo della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno è relativamente recente e ha avuto bisogno di alcuni chiarimenti ufficiali nei primi anni di applicazione. Ecco i punti principali da sapere, anche alla luce delle FAQ e risoluzioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:
Introduzione dell’obbligo e modello unico: Introdotta dal Decreto Rilancio 2020 (art. 180, c.3 D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020), la dichiarazione annuale telematica è divenuta operativa a partire dai dati 2020/2021 (il primo invio è stato effettuato nel 2022). In fase di prima applicazione, il MEF ha chiarito che i gestori che avevano già comunicato ai Comuni i dati relativi al 2020 e 2021 non erano tenuti a ripresentarli tramite il nuovo modello ministeriale, trattandosi del primo anno di utilizzo di tale modello. A regime, però, dal 2022 in poi la dichiarazione va effettuata esclusivamente online sul portale statale, utilizzando il modello unico approvato a livello nazionale. Questo modello sostituisce il precedente “conto di gestione – Modello 21” che in passato i gestori, in quanto agenti contabili del Comune, dovevano inviare al Comune stesso entro il 30 gennaio dell’anno successivo. In altre parole, non è più valida la dichiarazione cartacea locale: i Comuni ricevono i dati tramite il sistema centrale e il vecchio obbligo di rendiconto comunale annuale è stato assorbito dalla nuova procedura telematica.
Chiarimenti su OTA e intermediari: Come già evidenziato, una FAQ del MEF (settembre 2022) ha confermato che l’obbligo dichiarativo annuale vale per tutti i soggetti coinvolti, anche se le prenotazioni e i pagamenti avvengono tramite piattaforme online. Ad esempio, un host che affitta tramite Airbnb o Booking.com deve assicurarsi che la dichiarazione per la sua locazione turistica venga presentata (direttamente o tramite il portale stesso se quest’ultimo offre tale servizio). Lo stesso vale per un proprietario che si avvale di un property manager: sarà quest’ultimo, in quanto mediatore che incassa i corrispettivi, a dover trasmettere i dati al fisco. L’importante è che ogni struttura/attività sia coperta da una dichiarazione annuale, indipendentemente da chi materialmente la invia.
Dichiarazione a zero e casi particolari: Un altro chiarimento ufficiale ha riguardato i casi in cui non vi sono stati pernottamenti soggetti a imposta. Come già detto, il MEF ha specificato che anche in tali casi la dichiarazione va inviata ugualmente, valorizzando tutti i campi a zero. Questo serve a chiudere formalmente l’anno fiscale per quella struttura, attestando che non c’è imposta da versare. Ulteriori casi particolari riguardano, ad esempio, cambi di gestione in corso d’anno, chiusura dell’attività o subentro di eredi: in genere, il dichiarante sarà il gestore attivo al 31 dicembre o chi ne fa le veci (curatore fallimentare, erede, rappresentante) e dovrà includere anche i periodi precedenti se non già dichiarati. In caso di dubbi su situazioni specifiche, è consigliabile consultare le istruzioni ministeriali al modello o rivolgersi al Dipartimento Finanze.
Novità normative sul tributo (2023-2025): Riguardo all’imposta di soggiorno in sé, segnaliamo che la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e la successiva L. 213/2023 hanno introdotto la possibilità per alcuni Comuni di aumentare le aliquote. In particolare, dal 2024 i Comuni capoluogo di provincia e le località turistiche ad alto flusso possono incrementare la tassa fino a 2 € per notte in più rispetto ai precedenti massimali. Ad esempio, città come Roma e Venezia (già al livello massimo di 10 € a notte per hotel 4-5★) potranno arrivare a 12 € per persona a notte dal 2025. Allo stesso modo Firenze potrebbe passare dagli attuali 8 € a 10 €, Milano da 5 € fino a 7 €, e così via in altre città che hanno deliberato aumenti. Queste modifiche non riguardano la procedura di dichiarazione (che resta invariata), ma è chiaro che nei prossimi anni i gestori potrebbero trovarsi a raccogliere e dichiarare importi maggiori per effetto delle nuove tariffe. È importante tenersi aggiornati sui regolamenti comunali: l’art. 4 D.Lgs. 23/2011 rimane il riferimento normativo di base per l’imposta di soggiorno, ma le cifre concrete e le esenzioni possono variare da Comune a Comune e di anno in anno in base alle delibere locali.
In conclusione, per host privati, gestori di B\&B e strutture ricettive l’appuntamento del 30 giugno è ormai un rito annuale da non dimenticare. La dichiarazione dell’imposta di soggiorno 2025 relativa al 2024 va predisposta per tempo, verificando accuratamente tutti i dati richiesti e utilizzando il portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID/CIE/CNS. Grazie a questo adempimento, introdotto negli ultimi anni, il Fisco e i Comuni possono monitorare in modo più trasparente il gettito raccolto a fini turistici, garantendo maggiore correttezza e uniformità. Per i gestori, si tratta di un obbligo in più, ma con un po’ di organizzazione – e l’aiuto di consulenti o software dedicati quando necessario – è possibile adempiere senza problemi ed evitare sanzioni. Il consiglio è di non aspettare l’ultimo momento: il 30 giugno 2025 è dietro l’angolo, meglio inviare la dichiarazione con qualche giorno di anticipo per scongiurare intoppi tecnici dell’ultimo minuto. Una gestione puntuale dell’imposta di soggiorno contribuisce non solo a rispettare la legge, ma anche a dare un segnale di professionalità e affidabilità ai propri ospiti e al sistema turistico locale.
La tabella riassuntiva della Dichiarazione Imposta di Soggiorno 2025 : CLICCA QUA !
Fonti ufficiali e di approfondimento:
Agenzia delle Entrate – FiscoOggi, “Dichiarazione imposta di soggiorno, dall’8 maggio invio online”, 3 maggio 2023.
Dipartimento Finanze MEF – FAQ 2022 imposta di soggiorno (chiarimenti su primo anno di dichiarazione).
Dipartimento Finanze MEF – Risoluzione n.1/DF del 9/2/2023 (chiarimenti su obbligo dichiarativo e modello ministeriale).
Normativa di riferimento: D.Lgs. 23/2011 art.4, D.L. 50/2017 art.4 comma 5-ter, D.L. 34/2020 art.180 comma 3, L. 197/2022 art.1 c. 787.
Approfondimenti per operatori: affittibrevi360 – “Dichiarazione annuale imposta di soggiorno: cos’è e come presentarla”; TeamSystem Magazine – “Dichiarazione imposta di soggiorno: scadenza 30 giugno”; InvestireOggi – “Imposta soggiorno, dichiarazione annuale al 30 giugno per evitare sanzioni”; ANBBA – “Dichiarazione Annuale Imposta di Soggiorno – Scadenza 30/06/2025”.